STATUTO
Art. 1
È costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA KUNG-FU (abbreviato A.I.K.) Associazione Sportiva Dilettantistica.
Art. 2
L'Associazione ha sede legale in Milano, Via degli Scipioni n. 6. È facoltà del Consiglio
Direttivo trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all'estero.
Art. 3
L'Associazione e' apolitica e non ha fini di lucro. Scopo dell'Associazione e' quello di divulgare
e praticare l'arte, la cultura e gli sports orientali, organizzare gare e campionati, istituire scuole e realizzare ogni iniziativa utile per lo sviluppo e la propaganda di detta attività. A tal fine l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie atte al ragginngimento dello scopo sociale, nonché gestire appropriati impianti per il conseguimento dello stesso.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 4
L'esercizio sociale chiude al 31 Agosto di ogni anno; entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni
esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo dell'esercizio.
5) È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla Legge.
6) Sono associate le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che
verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rifiutare la domanda di associazione senza dovere motivare detto rifiuto. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori: sono tali i firmatari dell'atto costitutivo;
b) Soci ordinari: sono tali tutti coloro che all'atto dell'ammissione, avranno versato la quota annuale associativa;
c) Soci onorari: sono tali coloro che a giudizio del Consiglio Direttivo meritano tale qualifica. Sono anch'essi tenuti al versamento della quota associativa.
7) Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 3l agosto di ogni
anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Detta quota è intrasmissibile, eccezione fatta per i trasferimenti per causa di morte, e non rivalutabile. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali e di usufruire degli impianti dei servizi gestiti dall'Associazione, con gli orari stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo per regolare l'afflusso ai locali.
8) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o espulsione o indegnità. All'inizio
deII'anno sociale il Consiglio Direttivo proporrà la decadenza dalla qualità di associato di quanti abbiano omesso, senza motivazione, di regolare la quota associativa relativa all' esercizio precedente. La decisione di espellere dall'Associazione gli associati come individuati dal presente comma dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci. L'indegnità verrà dichiarata e sancita dall'Assemblea dei Soci.
9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più membri, purché
in numero dispari, eletti dall'Assemblea degli associati. Gli eletti durano in carica per un anno e sono rieleggibili tacitamente. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione che deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.
lO) Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un
Ispettore, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. Possono essere nominati 2 (due) Vice Presidenti.
11) L'amministrazione dell'Associazione spetta al Presidente e al Vice Presidente, i quali potranno
compiere tutti gli atti tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione; agli stessi spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ed il Vice Presidente potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
12) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e all'ammontare della quota associativa dell'anno seguente.
13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
14) Il Consiglio e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, consulenti, ecc., determinandone il compenso e compila, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati.
15) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.
16) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31
dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio con preavviso di almeno 5 giorni oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda sottoscritta da almeno un terzo degli associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale a giudizio dell'organo amministrativo.
17) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e, occorrendo, del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto e su tutto quant'altro all'assemblea demandato per Legge e per Statuto.
18) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota
annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.
19) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in
mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli Scrutatori.
20) Le assemblee, ordinarie o straordinarie, sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile, salvo per quanto riguarda la nomina del Presidente per il quale viene richiesta l'unanimità di presenza e di deliberazione dagli associati. È sancito il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'Assemblea degli associati e i criteri della loro ammissione od esclusione, le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei rendiconti economici,
così come individuati dagli articoli del presente Statuto.
21) Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista
all'ultimo comma dell'art. 21 del c.c., la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
22) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e suoi Organi,
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.